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[1]Giusta il prospetto allegato alla presente Convenzione al n. I (punto 1) il valore complessivo degli immobili, che la Commissione riconosce come proprieta' del fondo provinciale, valore fissato conformemente alle disposizioni del Capitolo II degli Accordi Generali, importa dinari 35.861.859,25, della qual somma vanno attribuiti dinari 9.204.074,75 agli immobili situati nel territorio di Zara e dinari 26.657.784,50 agli immobili situati nel territorio dello Stato dei S. C. S.
[2]Ai sensi dell'articolo 21, n. 2, punto 3 degli Accordi Generali, dal detto importo complessivo vanno detratti dinari 2.222.064,81 quale contributo dei fattori locali per la costruzione degli ospedali, eretti sul territorio dello Stato dei S.C.S., di modo che a base della ripartizione viene posto il valore di 33.639.794,44 dinari.
[3]Poiche' il valore degli immobili nel territorio di Zara, i quali in virtu' delle disposizioni dell'articolo 21, n. 1 della Convenzione sugli Accordi Generali passano in proprieta' del Regno d'Italia, supera la quota del 10 per cento del valore complessivo degli immobili, fissata dall'articolo 21, n. 2 della stessa Convenzione a favore del Regno d'Italia, il Governo del Regno d'Italia paghera' a conguaglio di questa differenza, al Regno dei S.C.S., l'importo di dinari 5.840.095,31.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
