Art. 1 (Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.)
[1]ALLEGATO n. 1
[2]AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.) (per il servizio interno)
[3]Convenzione tra la Presidenza del Consiglio - Servizio informazioni - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.).
[4]Nella duplice finalita' di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:
- a)un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
- b)un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero. Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A). Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) con sede in Roma, via Propaganda n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, si conviene quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi, fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura l'immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.
Testo vigente dal 10 aprile 1951
