Art. 1 (Convenzione per il servizio interno)
[1]Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per il servizio interno.
[2]Nella duplice finalita' di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:
- a)un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
- b)un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero; Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.); Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, si conviene quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.
Testo vigente dal 10 aprile 1952
