[1]Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per il servizio interno.

[2]Nella duplice finalita' di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:

  • a)un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
  • b)un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero; Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.); Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, si conviene quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;201~convenzione-per-il-servizio-interno-art1 · fonte del testo