Provvedimento abrogato dalla l. 1 febbraio 1978, n. 30.
Abrogato dal 1 gennaio 1978
Provvedimento abrogato dalla l. 1 febbraio 1978, n. 30.
Abrogato dal 1 gennaio 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1954 al 1 gennaio 1978. 219 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche contemplate dalle tabelle di cui agli allegati A, B e D, le aziende si distinguono in tipi, in conformita' dei criteri di cui appresso:
tolto: A) FERROVIE E TRANVIE EXTRAURBANE DI CARATTERE FERROVIARIO:
tolto: 1) Aziende tipo A, aventi piu' di 800 agenti;
tolto: 2) Aziende tipo B, aventi da 46 a non piu' di 800 agenti;
tolto: 3) Aziende tipo C, aventi non piu' di 45 agenti. Per l'assegnazione delle Aziende al tipo A, sara' applicato un coefficiente di maggiorazione del 10 per cento (dieci per cento) sul numero effettivo degli agenti in servizio per ogni agente-chilometro o frazione di esso oltre i quattro agenti.
tolto: B) AUTOFILOTRANVIE URBANE ED EXTRAURBANE DI CARATTERE URBANO:
tolto: 1) Aziende tipo A, aventi piu' di 800 agenti;
tolto: 2) Aziende tipo B, aventi da 136 a non piu' di 800 agenti;
tolto: 3) Aziende tipo C, aventi non piu' di 135 agenti.
tolto: C) SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA:
tolto: 1) Aziende tipo A, aventi piu' di 800 agenti;
tolto: 2) Aziende tipo B, aventi da 46 a non piu' di 800 agenti;
tolto: 3) Aziende tipo C, aventi non piu' di 45 agenti. Alla distinzione delle Aziende, nei tipi di cui al precedente comma, si provvede previa applicazione, per tutto il complesso aziendale, del disposto dell'art. 8, penultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1978, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;858~art2 · fonte del testo