1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~art27 · fonte su Normattiva