[1]Articolo III

[2]I pagamenti ai creditori nei due territori saranno disposti secondo l'ordine cronologico degli avvisi di versamento e nel limite delle disponibilita' nel conto previsto al precedente art. 1, ivi compreso l'ammontare del credito tecnico indicato al precedente art. II. L'emissione degli avvisi di versamento predetti sara' effettuata entro lo stesso limite.

Testo vigente dal 11 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-05;753~protocollo-artiii · fonte del testo