[1]Articolo II
[2]Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A. di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).
Testo vigente dal 11 luglio 1952
[1]Articolo II
[2]Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A. di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).
Testo vigente dal 11 luglio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-06-05;753~protocollo-artii · fonte del testo