[1]Articolo II

[2]Le due Parti contraenti si concederanno un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U.S.A. di conto (centocinquantamila dollari U.S.A. di conto).

Testo vigente dal 11 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-05;753~protocollo-artii · fonte del testo