All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400 milioni, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-16;395~art3 · fonte del testo