All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con una pari riduzione del fondo iscritto nel capitolo 508 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 12 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;24~art3 · fonte del testo