All'onere derivante dalla presente legge, in importo non superiore a trentacinque milioni, si fara' fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-02;1332~art3 · fonte del testo