1. - Le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria non saranno soggette all'isolamento e manterranno liberta' di movimento. Durante il periodo di sorveglianza, l'Autorita' sanitaria puo' chiedere loro di presentarsi ad essa, se necessario, ad intervalli determinati. Tenuto conto dei limiti di cui all'art. 1, l'Autorita' sanitaria puo' altresi' sottoporre tali persone ad una visita medica e procedere a tutti gli accertamenti necessari per verificare il loro stato di salute. 2.- Le persone sottoposte a sorveglianza qualora si trasferiscano in altre localita' situate all'interno o al difuori dello stesso territorio sono tenute ad informare l'Autorita' sanitaria che informera' immediatamente l'Autorita' sanitaria del luogo di destinazione. Tali persone al loro arrivo sono tenute a presentarsi a queste ultime autorita' che potranno del pari sottoporle alle misure previste al numero i del presente articolo.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art28 · fonte su Normattiva