Tranne in caso di emergenza comportante grave pericolo per la salute pubblica, l'Autorita' sanitaria di un porto o di un aeroporto non potra', a causa di un'altra malattia epidemica, rifiutare la libera pratica ad una nave od aeromobile che non sia infetta o sospetta di essere di una malattia sottoposta al Regolamento; in particolare, essa non deve impedirle di scaricare o di caricare merci o provviste o di prendere a bordo combustibile o carburanti o acqua potabile.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art29 · fonte su Normattiva