• a)Ogni Parte contraente potra' notificare la sua intenzione di ritirarsi dall'Organizzazione dopo due anni di partecipazione. La notifica del ritiro avra' effetto un anno dopo la data in cui essa sara' stata notificata all'Organizzazione, con riserva che il Membro interessato paghi la quota per l'anno nel corso del quale terminera' la sua partecipazione all'Organizzazione.
  • b)Se un Membro non adempie ai suoi obblighi nei confronti dell'Organizzazione, il Comitato direttivo puo' sospendere il beneficio dei diritti e dei privilegi di detto Membro nella misura che esso stabilira'.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;477~accordo-trad-art10 · fonte su Normattiva