[1]Articolo XII

[2]Ritiro

[3]Dopo sette anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato Membro potra' subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo III, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il proprio ritiro dall'Organizzazione. Tale ritiro avra' effetto sia alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello nel corso del quale la notifica e' stata fatta, che in ogni altra data successiva che verra' proposta dallo Stato Membro.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxii · fonte su Normattiva