1. E istituita una Commissione mista incaricata di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, essa formula raccomandazioni. Essa adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni e' assicurata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Commissione mista. 3. La Commissione mista stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art18 · fonte su Normattiva