1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione; A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art26 · fonte su Normattiva