1. La presidenza della Commissione mista e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo modalita' che saranno previste nel suo regolamento interno. 2. La Commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo. Essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una speciale necessita', a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. La Commissione mista puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterla nell'espletamento dei suoi compiti.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art20 · fonte su Normattiva