Nel caso in cui uno dei funzionari o agenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 che precede, si sia reso colpevole di una violazione delle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano, il Governo domanda, se del caso, alla Commissione di togliere l'immunita' di cui detta persona fruisce. La Commissione procede in conformita' alle disposizioni dell'articolo 17, comma 2, del Protocollo.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art25 · fonte su Normattiva