- 1)I funzionari ed agenti della Comunita', di cui allo articolo 16 del Trattato compresi nelle categorie di cui all'articolo 15 del Protocollo, e destinati al Centro godono, nel territorio della Repubblica italiana, della immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le parole e gli scritti; essi continuano a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni presso la Comunita'.
- 2)Essi godono inoltre dell'esenzione da ogni imposta diretta sugli stipendi, salari ed emolumenti corrisposti dalla Comunita' stessa nonche' dall'imposta di famiglia.
- 3)Essi hanno, inoltre, diritto di intrattenere, nel territorio della Repubblica italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni, il diritto di riesportare dalla Repubblica italiana, senza divieto o restrizioni, i loro stipendi e salari ed emolumenti, nonche' i loro fondi, nella medesima valuta e per gli stessi importi che essi hanno introdotto nella Repubblica. italiana, tramite istituti autorizzati.
- 4)Detti, funzionari ed agenti, i loro congiunti ed i membri della loro famiglia viventi a carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione ed alle formalita' di registrazione degli stranieri.
- 5)I funzionari e gli agenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno il diritto: di importare in franchigia nel territorio della Repubblica italiana dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini:
- a)i propri mobili ed effetti, purche' l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione al Centro;
- b)una propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel Paese della loro ultima residenza o nel Paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale Paese. Per la sostituzione della detta vettura il Governo e la Commissione esamineranno se e' il caso di prendere delle misure particolari; di riesportare, senza ostacoli ed alcun gravame, all'atto della cessazione delle loro funzioni presso il Centro, gli articoli contemplati dal comma precedente alle lettere a) e b).
Testo vigente dal 31 agosto 1960
