La Commissione e' composta dalle delegazioni dei tre Governi. Ciascun Governo designa al massimo sette delegati di cui uno e' capo della delegazione. Ciascuna delegazione puo' comprendere (inoltre) degli esperti per l'esame di questioni particolari.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;743~accordo-art4 · fonte su Normattiva