La Commissione si compone di due delegazioni dei Governi contraenti. Ogni Governo designa otto delegati al massimo di cui un capo delegazione. Ogni delegazione puo' aggregarsi degli esperti per esaminare questioni particolari. La Commissione puo' anche creare gruppi di lavoro e incaricare esperti dello studio di speciali problemi.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;563~accordo-art5 · fonte su Normattiva