Per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 44, i Paesi partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, particolarmente quelli in via di sviluppo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 44, i Paesi partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, particolarmente quelli in via di sviluppo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art45 · fonte su Normattiva