Nel quadro del Programma, i Paesi partecipanti procederanno a scambi di vedute sulle loro relazioni con i Paesi produttori di petrolio. A tal fine, i Paesi partecipanti si scambieranno informazioni circa azioni di cooperazione intraprese per proprio conto con i Paesi produttori e che abbiano rilevanza nei confronti degli obiettivi del Programma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art46 · fonte su Normattiva