In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Norvegia, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art25 · fonte su Normattiva