[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI
[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; Essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra e oltre i loro rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1 Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:
- a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include qualsiasi Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della suddetta per quella parte di tali Annessi ed emendamenti che sono entrati in vigore per, o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
- b)il termine "autorita' aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso del Regno Unito, il Secretary of State for Trade e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;
- c)il termine "impresa designata" sta ad indicare un'impresa che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo;
- d)il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;
- e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per motivi non di traffico" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
