[1]delle Imprese

[2]1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o piu' imprese, allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. A ricezione di tali designazioni l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla impresa o alle imprese cosi' designate le appropriate autorizzazioni ad operare. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere ad un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative normalmente e ragionevolmente applicate da tali autorita' all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una impresa designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da suoi cittadini. 5. Quando un'impresa e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;768~art4 · fonte su Normattiva