1. I pezzi staccati destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne' proibizioni, salvo l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, in conformita' alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione a meno che dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stilo oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo ufficiale.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art19 · fonte su Normattiva