1. I trasportatori aventi sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che trasportano merci o viaggiatori in base al presente Accordo sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente. 2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la Commissione mista esaminera' la possibilita' di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocita' e che siano consentite dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art20 · fonte su Normattiva