[1]Accordo tra il Governo italiano e l'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunita' dell'Istituto (Roma, 20 luglio 1967).

[2]Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato (UNIDROIT); Considerato che l'art. 2 dello statuto organico dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le immunita' dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi con i Governi partecipanti; Hanno convenuto che i privilegi e le immunita' di cui al suddetto articolo 2 dello statuto organico sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente:

[3]Articolo 1 Sede

[4]1. La sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato e' stabilita nel palazzo Aldobrandini in Roma ad esso assegnato. 2. Il Governo italiano non puo', senza il concorso del Consiglio di direzione dell'Istituto, destinare neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

Testo vigente dal 26 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1074~art1 · fonte del testo