[1], locali ed archivi
[2]1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana. 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.
Testo vigente dal 26 gennaio 1970
