[1], locali ed archivi

[2]1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione italiana. 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.

Testo vigente dal 26 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1074~art2 · fonte del testo