La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo e' eretta in ente di diritto pubblico, ed e' soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sara' approvato lo statuto della Cassa.

Testo vigente dal 21 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;677~art4 · fonte del testo