All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 agosto 1954
