Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 23 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 3 giugno 1967
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 23 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 3 giugno 1967
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-04-24;332~art2 · fonte del testo