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All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti degli esercizi futuri.
Testo in vigore dal 1 settembre 1952 al 9 ottobre 2010
