Art. 12 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
[1]La presente Convenzione che, salvo l'applicazione del precedente art. 11, avra' la stessa durata della citata Convenzione 26 gennaio 1952, sara' registrata a tassa fissa perche' fatta nell'interesse dello Stato. Essa sara' approvata con legge, e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione.
[2]Roma, addi' 30 giugno 1955
[3]Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri BERNABEI
[4]Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ANTINORI
[5]Per la R.A.I.-Radiotelvisione italiana, CARRELLI
Testo vigente dal 3 maggio 1956
