[1]La presente Convenzione che, salvo l'applicazione del precedente art. 11, avra' la stessa durata della citata Convenzione 26 gennaio 1952, sara' registrata a tassa fissa perche' fatta nell'interesse dello Stato. Essa sara' approvata con legge, e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione.

[2]Roma, addi' 30 giugno 1955

[3]Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri BERNABEI

[4]Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ANTINORI

[5]Per la R.A.I.-Radiotelvisione italiana, CARRELLI

Testo vigente dal 3 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-04-14;308~atto-aggiuntivo-per-estensione-al-territorio-trieste-della-c-art12 · fonte del testo