Art. 11 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
Alla cessazione del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, o nel caso di sua trasformazione, ulteriori accordi verranno stipulati fra le parti contraenti per regolare le materie trattate dalla presente Convenzione. Questa, nel frattempo, continuera' ad avere vigore, in quanto applicabile.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
