Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.
Testo vigente dal 30 aprile 1977
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.
Testo vigente dal 30 aprile 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-04-06;150~approvazione-art2 · fonte su Normattiva