Ratifica ed esecuzione dell'Atto
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.
Testo vigente dal 3 dicembre 2007
