La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della seconda notifica e da quel momento avra' effetto tra i due Stati che hanno adempiuto a questa formalita'. Per gli Stati contraenti che adempiranno successivamente le formalita' previste al precedente articolo, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della loro notifica.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
