L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.750.000.000 di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1958-59 e lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1959-60.

Testo vigente dal 1 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;750~art3 · fonte su Normattiva