L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 206, dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo.
Testo vigente dal 14 agosto 1961
