[1]Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali (A.A.I.) (Roma, 19 luglio 1960).
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[3]Roma, 19 luglio 1960 Eccellenza, con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "A seguito delle recenti conversazioni tra i Rappresentanti dei nostri due Governi, ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti d'America, considerato che
- a)gli Accordi firmati il 30 giugno 1955, l'8 maggio 1958 ed il 30 luglio 1959, indicati di seguito come, il primo, secondo e terzo Accordo, concernenti il programma di assistenza all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali (A.A.I.). hanno dato i risultati previsti per quanto concerne il miglioramento del programma.
- b)il programma si e' esteso, per cui il numero dei beneficiari e' aumentato da 1.324.00 all'inizio del primo Accordo a 1.630.000 nell'anno in corso, in cui e' in esecuzione il terzo Accordo.
- c)il Governo italiano prevede un'ulteriore estensione delle refezioni nelle scuole elementari agli alunni bisognosi che ancora non ne usufruiscono; e' pronto a proseguire la sua collaborazione con il Governo italiano per altri due anni, dal 1 ottobre 1960 al 30 settembre 1962. Tuttavia, per quanto si riferisce al periodo 1 gennaio 1962-30 settembre 1962, resta inteso che gli impegni del Governo degli Stati Uniti sono soggetti al rinnovo della concessione dei poteri previsti dal titolo II della "Public Law" 480, 83° Congresso degli Stati Uniti, e successivi emendamenti. A seguito delle conversazioni di cui sopra, i Rappresentanti dei nostri due Governi hanno convenuto quanto segue: 1. In considerazione degli impegni e delle intese qui contenuti, il Governo degli Stati Uniti d'America fornira' gratuitamente al Governo italiano nel periodo di due anni cui si riferisce il presente Accordo, nei limiti delle disponibilita' delle scorte della "Commodity Credit Corporation" (C.C.C.), f. o. b. porti USA, 8.000 tonnellate metriche di latte scremato in polvere e 38.000 tonnellate metriche di farina di frumento. Se altri prodotti si aggiungeranno alle scorte della C.C.C., il Governo degli Stati Uniti considerera' favorevolmente un'eventuale richiesta del Governo italiano di sostituire con tali prodotti determinati quantitativi della farina o del latte di cui sopra. Qualsiasi sostituzione sara' fatta sulla base dei valori della C.C.C. Il contributo degli Stati Uniti sara' regolato dal titolo II della "Public Law" 480, 83° Congresso, degli Stati Uniti, e successivi emendamenti, nonche' da ogni altra disposizione legislativa degli Stati Uniti applicabile alla materia. 2. Il Governo italiano s'impegna, nei due anni di attuazione del presente Accordo, a continuare ad applicare le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 5 del primo Accordo; nei paragrafi 2 (a), 2 (b), 4 e 5 del terzo Accordo, e a fare ogni possibile sforzo, con particolare riguardo alle zone piu' bisognose, per estendere ulteriormente la distribuzione della refezione scolastica nelle scuole elementari, per migliorare ulteriormente i servizi della refezione scolastica e per sviluppare sistematiche attivita' di educazione alimentare dei bambini bisognosi. 3. Prima della scadenza dei due anni di durata del presente Accordo i due Governi si consulteranno per stabilire se sara' di reciproco interesse la continuazione della loro collaborazione in questo campo. 4. Il presente Accordo verra' attuato mediante "autorizzazioni di trasferimento" contenenti specifici condizioni e termini di esecuzione. A ricezione di una Sua risposta che confermi quanto sopra, le clausole che precedono saranno considerate un Accordo fra i nostri due Governi". Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede. Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
[4]SEGNI A Sua Eccellenza James D. ZELLERBACH Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
Testo vigente dal 30 aprile 1963
