1. La qualita' di Membro associato dell'Organizzazione e' accessibile a tutti i territori o gruppi di territori che hanno la responsabilita' delle loro relazioni con l'estero. 2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali di turismo sono Membri effettivi dell'UIOOT alla data dell'adozione del presente Statuto da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOOT, hanno diritto di diventare senza necessita' di voto, membri associati dell'Organizzazione, sotto riserva di approvazione dello Stato che si assume la responsabilita' delle loro relazioni con l'estero, il quale deve altresi' dichiarare a nome loro che questi territori o gruppi di territori adottano lo Statuto dell'Organizzazione e accettano gli obblighi inerenti alla loro qualita' di Membro. 3. Territori o gruppi di territori possono diventare Membri associati dell'Organizzazione se la loro candidatura ottiene l'approvazione preventiva dello Stato Membro che si assume la responsabilita' delle loro relazioni con l'estero, il quale deve altresi' dichiarare a nome loro che questi territori o gruppi di territori adottano lo Statuto dell'Organizzazione e accettano gli obblighi inerenti alla qualita' di Membri. L'Assemblea deve approvare queste candidature a maggioranza di due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sotto riserva che detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione. 4. Allorche' un Membro associato dell'Organizzazione diventa responsabile della condotta delle proprie relazioni con l'estero ha diritto di diventare Membro effettivo dell'Organizzazione mediante una dichiarazione formale scritta, con la quale notifica al Segretario generale che adotta lo Statuto dell'Organizzazione e che accetta gli obblighi inerenti alla qualita' di Membro effettivo.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art6 · fonte su Normattiva