1. La qualita' di Membro effettivo dell'Organizzazione e' accessibile a tutti gli Stati sovrani. 2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOOT, alla data di adozione del presente Statuto da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOOT, hanno diritto di diventare senza necessita' di voto, membri effettivi dell'Organizzazione mediante una dichiarazione formale con cui essi adottano lo Statuto dell'Organizzazione e accettano gli obblighi inerenti alla qualita' di Membro. 3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell'Organizzazione se la loro candidatura e' approvata dall'Assemblea generale a maggioranza di due terzi dei Membri effettivi presenti e volanti sotto riserva che detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 26 gennaio 1978
