1. L'Assemblea generale e' l'organo supremo dell'Organizzazione; essa e' composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi. 2. Al momento delle sessioni dell'Assemblea, i Membri effettivi e associati non potranno farsi rappresentare da piu' di cinque delegati, di cui uno sara' nominato Capo delegazione dal Membro. 3. Il Comitato dei Membri affiliati puo' designare fino a concorrenza di tre osservatori e ciascun Membro affiliato puo' nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art9 · fonte su Normattiva