1. Il Consiglio e' composto da Membri effettivi eletti dall'Assemblea in ragione di un membro per cinque membri effettivi, in conformita' al Regolamento approvato dall'Assemblea, onde raggiungere una ripartizione geografica giusta ed equa. 2. Un Membro associato, designato dai Membri associati dell'Organizzazione, puo' partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto. 3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati puo' partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art14 · fonte su Normattiva