Approvazione
Art. 19
1. La giunta, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attivita' di promozione, di iniziativa e di amministrazione. 2. Compete in particolare alla Giunta:
- a)predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
- b)predisporre, avvalendosi eventualmente del contributo delle competenti commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione e curarne l'attuazione;
- c)adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
- d)indirizzare e coordinare l'attivita' degli uffici regionali ed adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
- e)gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e modi stabiliti dalla legge;
- f)deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
- g)deliberare in materia di liti attive e passive;
- h)deliberare, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimita' costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
- i)deliberare, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, trasmettendoli immediatamente per la ratifica. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata, comporta la decadenza della deliberazione stessa, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio, dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- l)adottare ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione. 3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani. 4. La Giunta ha poteri di inziativa per leggi e regolamenti nonche', salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
