1. Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo isitituite, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, svolgono le inchieste di cui al sesto comma dell'articolo 7, sulle materie di competenza regionale. 2. Il consiglio, inoltre, puo' isituire commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art18 · fonte su Normattiva