1. Le dimissioni del Presidente, della Giunta o dei singoli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse, salvo che siano conseguenza della mancata approvazione del bilancio, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e preso atto. 2. Le dimissioni ed ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta determinano di diritto le dimissioni dell'intera Giunta. 3. In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio e' convocato per l'elezione del successore e della nuova Giunta. 4. Il Consiglio procede altresi' alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della meta' dei propri componenti. 5. Il Consiglio e' convocato entro dieci giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art24 · fonte su Normattiva