1. In caso di dimissioni o di ogni altra causa di cessazione dalla carica di un componente della Giunta, il Presidente, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, ne assume le funzioni o incarica altro componente. Analogamente il Presidente provvede in caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art25 · fonte su Normattiva