Art. 25
1. In caso di dimissioni o di ogni altra causa di cessazione dalla carica di un componente della Giunta, il Presidente, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, ne assume le funzioni o incarica altro componente. Analogamente il Presidente provvede in caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
